Trento, 22 aprile 2016. - di Claudio Taverna
Con riferimento al mio articolo "A proposito di careghine, careghe e caregheroni..... pongo due sole domande" di ieri, nel quale sostenevo l'ipotesi di sospetta inconferibilità dell'avvocato Luigi Olivieri nel CdA della Società Autostrada del Brennero (A22) spa, per chiarezza di informazione, pubblico la dichiarazione di qualche giorno fa dell'avvocato Olivieri.
L' avvocato Olivieri ritiene legittima la sua designazione nel CdA della Società Autostra del Brennero (A22) spa per le seguenti ragioni:
a) La norma (decreto legislativo n. 39 del 2013, art. 7, comma 2, lettera d) riguarda "incarichi di amministratori di ente di diritto privato in controllo pubblico". La Società Autostrada del Brennero SpA non è soggetta ad alcun controllo pubblico essendo sì a prevalente capitale sociale pubblico ma soggetta ai controlli relativi a tutte le SpA. Consegue che tale normativa non trova applicazione;
b) La normativa in questione si applica a società regionali mentre è noto che l'Autostrada del Brennero Spa non è tale. Si rileva, tra l'altro, che la ratio della normativa vuole evitare possibili "conflitti di interesse" con precedenti cariche in organi politici di livello regionale o locale. Che conflitto di interesse può sussistere con la carica di consigliere-assessore di Comunità di Valle (terminata nel luglio 2015) e l'incarico di amministratore di una società titolare di una concessione di esercizio autostradale di livello Nazionale? E' di tutta evidenza che semmai l'inconferibilità potrebbe sussistere qualora l'Ente di diritto privato in controllo pubblico fosse di livello regionale o locale, cosa che sicuramente non si può affermare giuridicamente per la società Autostrada del Brennero SpA;
c) Anche se si ritenesse applicabile la norma di cui ai punti a) e b) non è prevista nell'organigramma della Società la figura di un Presidente con deleghe operative. Infatti vi è la figura di un Amministratore Delegato. L'inconferibilità riguarderebbe poteri gestionali diretti ossia semmai quelli dell'Amministratore Delegato e non del Presidente, senza deleghe operative e tanto meno del Comitato Esecutivo (organismo in composizione collegiale) (vedasi orientamento ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione- n. 108 del 4.11.2015);
d) Infine anche se si ritenesse applicabile la normativa con riferimento alla fattispecie dell'eventuale inconferibilità prevista "per coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni aventi la medesima popolazione" (art. 7, secondo comma, D.. Leg. n. 39/2013) la medesima non può essere applicata ad incarichi (assessore della Comunità delle Giudicarie venuta meno il 10 luglio 2015 e conferita nel gennaio 2011) assunti anteriormente all'entrata in vigore del dec. Leg. n. 33/2013. E' principio pacifico in dottrina e giurisprudenza che non sussista inconferibilità essendo la nomina anteriore all'entrata in vigore del D. Leg. n. 39/2013 (la cui efficacia decorre dal 4.5.2013). Per loro natura le cause di inconferibilità non sono suscettibili di applicazione retroattiva.
Assolto all'obbligo della massima trasparenza dell'informazione con la pubblicazione delle "ragioni" dell'avvocato Olivieri, restano comunque in piedi le domande che ho rivolto all' avvocato Nicolò Predrazzoli, Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento e al dottor Raffaele Cantone, presidente dell' ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), i quali potranno sgombrare il campo da ogni possibile dubbio!