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Il danno erariale per la mancata definizione della rendita catastale delle centrali idroelettriche

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Trento, 4 gennaio 2023. – di Marcovalerio Pozzato*

Il rapporto tra la giustizia tributaria e la giustizia contabile. Il caso delle centrali idroelettriche di Pejo e Valle Laghi di Trento. Le indagini svolte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trento hanno dimostrato, secondo l'Ufficio inquirente, che nel quadro del procedimento di stima della rendita catastale adottato dal competente Ufficio del Catasto della Provincia Autonoma di Trento non sono stati volutamente rispettati i princìpi dell'estimo, della L. n. 311/2004, art. 1, comma 336, nonché le disposizioni della Circolare n. 6/2012 dell'Agenzia del Territorio.

Con sentenza n. 43/2022 (depositata il 6 luglio 2022) la Commissione Tributaria di I grado di Trento ha rideterminato la rendita catastale (triplicandola all'incirca) delle centrali idroelettriche insistenti sul territorio del Comune di Pejo (TN), valorizzando i cosiddetti "imbullonati" (impianti issati al suolo): in particolare, delle centrali di Pian Palù – Cogolo e di Careser – Malga Mare.

Con riferimento alla medesima materia la sentenza n. 73/2021 della Commissione Tributaria di II grado di Trento (Sez. II), nel confermare parzialmente la sentenza n. 71/2019 della Commissione di I grado di Trento, ha determinato la rendita (all'incirca raddoppiandola) della centrale le di Santa Massenza, insistente sul Comune di Vallelaghi (TN), sempre tenendo conto dei cosiddetti "imbullonati".

Il contenzioso era originariamente instaurato dai Comuni interessati nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, del Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento, di Hydro Dolomiti Enel S.r.l., di Enel S.p.A. e di Dolomiti Energia S.p.A. (già Trentino Servizi), avendo interesse alla rivalutazione delle rendite catastali delle centrali idroelettriche.
La materia del contendere, più in particolare, concerneva l'inclusione ai !ni della tassazione ICI/IMU anche degli impianti tecnologici issati al suolo indispensabili per l'attività produttiva. I Comuni interessati, in quanto enti impositori, avevano più volte sollecitato il Servizio Catasto a procedere all'iscrizione in catasto delle centrali, con conseguente attribuzione delle relative rendite catastali, quali base imponibile ai fini ICI/IMU.

Non avendo avuto riscontro, e dovendo rispettare il termine di decadenza, i Comuni avevano provveduto a determinare in via autonoma il valore delle centrali e quindi ad emettere gli avvisi di accertamento per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, tutti impugnati.

Ritenendo irrisori i valori degli immobili dichiarati da Enel S.p.A. e da Hydro Dolomiti Enel S.r.l., i Comuni, partendo da una perizia effettuata dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2006, hanno effettuato delle verifiche sulla attendibilità dei valori comunicati, arrivando ad una valutazione di molto superiore.
Le riferite sentenze valorizzano sia i motivi di diritto espressi dai Comuni con riferimento alla congrua valutazione degli impianti issati al suolo (i citati imbullonati) che i criteri estimativi espressi dal Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.), con la puntuale specifica che la decisione peritale di non utilizzare il prezziario del Servizio Catasto è dipesa dal fatto che esso comprendeva un numero esiguo di voci.

Le riferite vicende giudiziarie si collegano strettamente alla pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura di Trento per i medesimi fatti; il quantum tributario non incassato dai Comuni interessati costituisce l'elemento unificante dei contenziosi incardinati presso le differenti giurisdizioni.

È interessante notare che per i medesimi fatti si sono avviati distinti percorsi, l'uno ad impulso degli Enti locali (i Comuni sul cui territorio insistono le dighe), l'altro su stimolo della Procura della Corte dei conti.
Il fatto genetico dei minori introiti va ricercato nella oggettiva minusvalutazione delle rendite catastali degli impianti delle centrali idroelettriche, in un vasto arco temporale avente esordio dai primi anni Duemila.
Nel quadro della valutazione complessiva dei minori introiti tributari, è opportuno rilevare che nel mentre la pretesa tributaria ha un limite di retroattività legato alla presentazione della domanda giudiziale, l'incolpazione della Procura della Corte dei conti copre un arco temporale più ampio, sulla base del preteso occultamento dei fatti e dei comportamenti dannosi da parte di alcuni soggetti.

La Procura erariale, nell'ambito di iniziative autonome di indagini affidate alla Guardia di Finanza, ha infatti contestato i mancati introiti tributari da ricollegare a negligenti condotte di alcuni funzionari provinciali, a decorrere dai primi anni Duemila (contestando, per effetto dell'occultamento in ipotesi operato dai soggetti incolpati, mancati introiti anche per molte annualità al di fuori del giudizio tributario per prescrizione); va osservato, peraltro, che la rideterminazione catastale e i pagamenti susseguenti da parte della Società concessionaria valgono comunque a ridurre in concreto l'addebito ai funzionari provinciali.

In concreto, essendo i giudizi paralleli, vi è stata una sospensione processuale dinanzi alla Corte dei conti, in attesa della rideterminazione "tecnica" delle rendite da parte del Giudice tributario.
Per lumeggiare con maggiore chiarezza il contesto del contenzioso dinanzi alla Corte dei conti, giova evidenziare che azionista di maggioranza della Società concessionaria delle centrali (Hydro Dolomiti Energia, HDE) risulta essere la Società per azioni Dolomiti Energia Holding, a sua volta partecipata da azionisti pubblici (in particolare, dalla Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento e Comune di Rovereto) e azionisti privati.
In questo quadro, risalta la presenza, nell'azionariato pubblico di Dolomiti Energia (a sua volta azionista di maggioranza nella Società concessionaria delle dighe in questione), della Provincia autonoma di Trento e dai Comuni di Trento e Rovereto.

Nel contesto descritto, maggiori oneri (nel caso che segue, per effetto di maggiori tributi) a carico della Società partecipata vanno a ricollegarsi, in ultima analisi, a minori incameramenti monetari della Provincia autonoma di Trento, degli altri Soci pubblici e dei Soci privati.
Nelle vicende oggetto del presente scrutinio, la Procura regionale della Corte dei conti ha ipotizzato in via generale un conflitto di interesse (della Provincia autonoma di Trento), legato alla presenza di funzionari provinciali cui è demandato il corretto svolgimento dei doveri di imparziale servizio, in un contesto di manifesto vantaggio della Provincia autonoma di Trento a ridotti coefficienti catastali (il cui aumento è collegato a un rilevante introito in favore di alcuni enti locali e a minori utili della Società partecipata).

La Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Trento (ora Nucleo di Polizia economico-finanziaria), aveva segnalato alla competente Procura regionale, sin dal 2005, la problematica relativa alla rendita catastale assegnata alle Centrali per la produzione di energia elettrica in Trentino.
A seguito di tale segnalazione sono state avviate indagini con riferimento alle presunte irregolarità connesse, circa numerosi centrali idroelettriche (fra cui quelle insistenti nel territorio di Pejo e Vallelaghi), con particolare riferimento alla mancata rideterminazione della rendita catastale con minore introito a titolo di IMIS-IMU per l'Ente territoriale.
L'officiata Polizia Tributaria aveva rilevato, in esito a tali indagini, un'ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile a carico di alcuni dipendenti della Provincia autonoma di Trento, dall'anno 2007 ad oggi.

L'ipotizzata responsabilità si collega a presunte omissioni dei predetti dipendenti della P.A.T, che avrebbero dovuto classificare ai fini catastali (e tributari), nei tempi dovuti e nella sua interezza, le Centrali idroelettriche di Pejo e Santa Massenza. Alle ipotizzate protratte e gravemente colpevoli omissioni si ricollega, nella prospettiva attorea della Procura della Corte dei conti, un minor introito in favore delle finanze degli enti comunali interessati, per volontaria sottostima dei valori riferiti al compendio immobiliare in questione che hanno determinato un minore incameramento di imposte locali (IMIS-IMU).

I Comuni interessati avevano presentato (già nel 2012) ricorsi, innanzi al competente T.R.G.A., nei confronti di "Dolomiti Energia" e della Provincia autonoma di Trento to, con la finalità di ottenere la revisione della rendita catastale attribuita dal Servizio Catasto provinciale alle centrali Idroelettriche di Pejo e Santa Massenza, insistenti sui rispettivi comprensori territoriali.
I Comuni interessati, oltre a contestare le modalità di apprezzamento del deperimento per vetustà dell'immobile, determinato mediante l'applicazione di un elevato coefficiente di deprezzamento, affermavano che il calcolo dell'imposta municipale sugli immobili (IMIS, IMU, ex ICI) dovesse essere ricollegato all'estensione del bacino artificiale e della lunghezza delle condotte forzate.

Giova in questo contesto osservare che i concessionari delle Centrali elettriche hanno generalmente corrisposto l'ICI (successivamente IMU e IMIS) per ciascun anno di imposta utilizzando, ai !ni del calcolo della base imponibile in assenza di rendita, solo il valore di una parte del fabbricato, contrariamente a quanto invece prevede l'art. 1-quinquies della L. n. 88/2005; in questo contesto i Comuni interessati hanno proceduto a svolgere attività di verifica, controllo ed accertamento ICI ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992.
Con riferimento alle Centrali, la Società concessionaria aveva fatto proposte di valutazione dei rispettivi complessi all'Amministrazione provinciale senza tenere conto di tutti gli elementi che la compongono, con un conseguente minor introito per i Comuni interessati in termini di ICl/IMU/IMIS versata dal concessionario.
Dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza (e dai ricorsi giudiziari presentati dai Comuni) emerge che non tutte le opere che fanno parte delle Centrali di Pejo e Santa Massenza sono state indicate dall'Ente Gestore al momento della denuncia effettuata mediante presentazione del DOCFA al Catasto, né, tanto meno,
sono state oggetto di rettifica dal Servizio Catasto mediante preciso e scrupoloso sopralluogo.

Le parti delle opere non censite sono state ampiamente segnalate dal Consulente tecnico di parte nel corso dei giudizi inizialmente instaurati dinanzi al T.R.G.A. di Trento (che si è pronunciato in ordine all'iniziale diniego provvedimentale e di accesso da parte degli Uffici provinciali).
Per meglio comprendere la "dimensione" delle omissioni contestate dai Comuni, la Guardia di Finanza elenca le opere e la relativa rendita catastale non considerate dall'Ente gestore, né, tantomeno, dal competente Ufficio provinciale, ai !ni dell'ammontare dell'effettivo valore da assegnare alle centrali interessate.
Ai !ni della quantificazione del danno erariale cagionato agli anzidetti Comuni, si è provveduto ad applicare alla rendita catastale che si sarebbe dovuta applicare le aliquote base che erano in vigore negli ultimi 10 anni.

In sede di contestazione di responsabilità amministrativo-contabile è stato sostenuto che il procedimento di stima della rendita catastale adottato dal competente Ufficio della Provincia Autonoma di Trento non ha rispettato i principi dell'estimo, della L. n. 311/2004, art. 1, comma 336, nonché le disposizioni della Circolare n. 6/2012 dell'Agenzia del Territorio, con la conseguenza che il calcolo della rendita catastale delle Centrali idro-elettriche è sottostimato, con conseguente rilevante danno (quasi quattrocentomila euro) alle casse dei Comuni sui quali insistono gli impianti, da ricollegare ai mancati introiti, negli anni 2007-2016, di tributi locali che vengono calcolati in base alla rendita catastale dell'immobile.

Tale danno è imputato ad alcuni dipendenti della P.A.T. in quanto:
– l'Ufficio provinciale ha proceduto al calcolo della rendita catastale in via sintetica, mentre avrebbe dovuto svolgere un calcolo in via analitica, in considerazione anche della presenza di numerosi impianti sul territorio provinciale che avrebbe sicuramente agevolato la procedura per addivenire ai valori effettivi del costo di costruzione tenendo conto di tutte le componenti degli impianti; partendo dai dati relativi a questi impianti sarebbe stato possibile effettuare delle stime analitiche ricostruendo i valori effettivi da applicare in via sintetica a tutti gli ulteriori impianti;
– il medesimo Ufficio non ha provveduto ad effettuare l'iscrizione in Catasto di parti dell'immobile mancanti (manufatti o parti della Centrale idroelettrica di Pejo) sebbene ne fosse stata fatta formale richiesta da parte dei Comuni;
– l'Ufficio non ha eseguito un idoneo e preciso sopralluogo finalizzato alla verifica effettiva delle opere e dei manufatti realizzati rispetto a quanto dichiarato dall'Ente gestore in sede di presentazione del DOCFA; la nuova stima, così come elaborata dalla Guardia di Finanza all'esito dei controlli, include, infatti, parti di complesso che il Servizio del Catasto non ha volutamente considerato;
– non sono state considerate alcune voci relative ai costi di costruzione previste esplicitamente da specifica Circolare dell'Agenzia del Territorio (n. 6/2012);
– non sono stati considerati i costi relativi alle infrastrutture accessorie come le strade realizzate appositamente per accedere al cantiere (opere che, come previsto dalla Circolare n. 6/2012, devono necessariamente essere considerate); il mancato computo ha comportato l'abbassamento dell'effettiva rendita catastale della Centrale in parola.

Va precisato che dedotta nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti non è la differente valutazione della rendita catastale e del classamento delle Centrali idroelettriche, ma le consapevoli violazioni degli obblighi di servizio di alcuneni dipendenti della P.A.T., cui sono conseguiti minori introiti tributari in favore di alcuni Enti locali.
L'intenzionalità delle condotte, in particolare, è da porre in diretta relazione alle ripetute diffide degli enti locali interessati, che avevano più volte sollecitato l'Ufficio provinciale a porre in atto le doverose attività di competenza.

I comportamenti omissivi imputati sono stati manifestamente indirizzati a ostacolare e ritardare quanto più possibile il procedimento di corretta determinazione dei presupposti tributari, anche accettando le false dichiarazioni circa le consistenze da parte della società concessionaria.
Le indagini svolte dalla Polizia Erariale hanno dimostrato, secondo l'Ufficio inquirente, che nel quadro delprocedimento di stima della rendita catastale adottato dal competente Ufficio del Catasto della Provincia Autono ma di Trento non sono stati volutamente rispettati i princìpi dell'estimo, della L. n. 311/2004, art. 1, comma 336, nonché le disposizioni della Circolare n. 6/2012 dell'Agenzia del Territorio.

In questo quadro è stato evidenziato che il calcolo della la rendita catastale delle Centrali idroelettriche è stato intenzionalmente sottostimato (anche alla luce dei ripetuti formali richiami degli Enti locali interessati), con conseguente danno alle casse dei Comuni sui quali insiste la Centrale stessa in diretta relazione ai mancati introiti, negli anni 2007-2016, dei tributi locali (ICl/IMU/IMIS) che vengono calcolati in base alla rendita catastale dell'immobile.

Il pregiudizio monetario dei Comuni interessati è stato ricondotto alle violazioni degli obblighi di servizio incombenti ai funzionari provinciali, in quanto, secondo la procedente Procura:

– l'Ufficio provinciale ha proceduto al calcolo della rendita catastale in via sintetica, mentre avrebbe dovuto svolgere un calcolo in via analitica, in considerazione anche della presenza di numerosi impianti sul territorio provinciale, che avrebbe sicuramente agevolato la procedura per addivenire ai valori effettivi del costo di costruzione tenendo conto di tutte le componenti degli impianti; partendo dai dati relativi a questi impianti sarebbe stato possibile effettuare delle stime analitiche ricostruendo i valori effettivi da applicare in via sintetica a tutti gli ulteriori impianti;
– il medesimo Servizio, per colpevoli e volontarie omissioni del competente funzionario, non ha provveduto ad effettuare l'iscrizione in Catasto di parti degli immobili mancanti (manufatti o parti delle Centrali idroelettriche di Pejo e Vallelaghi) sebbene ne fosse stata fatta formale richiesta da parte dei Comuni;
– l'Ufficio non ha eseguito un idoneo e preciso sopralluogo finalizzato alla verifica effettiva delle opere e dei manufatti realizzati rispetto a quanto dichiarato dall'Ente gestore in sede di presentazione del DOCFA; la nuova stima, così come elaborata dalla Guardia di Finanza all'esito dei controlli, include, infatti, parti di complesso che il Servizio del Catasto non ha voluta mente considerato;
– non sono state considerate alcune voci relative ai costi di costruzione previste esplicitamente dalla Circolare n. 6/2012 (ad esempio: spese tecniche per la progettazione, oneri di concessione, oneri finanziari ed altri);
– non sono stati considerati i costi relativi alle infrastrutture ture accessorie come le strade realizzate appositamente per accedere al cantiere (opere che, come previsto dalla Circolare n. 6/2012, devono necessariamente essere considerate); il mancato computo ha comportato l'abbassamento dell'e"ettiva rendita catastale della Centrale in parola;
– per altro verso, l'Ufficio ha accettato le lacunose o erronee dichiarazioni sulle consistenze da parte della società concessionaria.

Del pregiudizio erariale è data dimostrazione per effetto della quantificazione operata dal medesimo organo di Polizia Tributaria officiato delle indagini, che ha parimenti posto in evidenza il nesso causale tra la condotta dei convenuti e il minor introito tributario degli enti locali (ricollegato, a sua volta, ai ritardi nelle determinazioni catastali di competenza del Servizio).

I riferiti comportamenti gravemente omissivi dei dipendenti costituiscono il presupposto per rilevantissimi risparmi per la Società concessionaria; la conduzione del Servizio Catasto ha fatto sì che le stime ottenute conducano ad un valore di ricostruzione e, di conseguenza, alla determinazione di rendite catastali largamente inferiori a quelli effettive, che hanno causato, fra il 2007 e il 2017, evidenti minori entrate tributarie (ICl/IMU/IMIS) in favore dei Comuni di Pejo e Vallelaghi.
Secondo la procedente Procura il danno all'Erario ha avuto, quindi, attuale presupposto con le colpevoli omissioni descritte nell'atto di citazione a giudizio, che hanno mantenuto uno stato di fatto (con manifesta sottostima dei valori catastali) favorevole al Gestore delle Centrali idroelettriche interessate.

* Presidente Aggiunto – Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna. Professore a contratto presso il Dipartimento di Economia e Management – Università di Trento

(nella foto il dottor Marcovalerio Pozzato)

* da Panorama novembre-dicembre 2022

Il danno erariale per la mancata definizione della rendita catastale delle centrali idroelettriche

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