Trento, 24 febbraio 2016. - di Maurizio Ragusa*
In detta risoluzione è previsto la richiesta espressa di registrazione di detto contratto come condizione essenziale al fine della concessione di detta agevolazione anche nel caso in cui il contratto di comodato sia redatto in forma verbale estendendo tale adempimento della registrazione limitatamente al godimento dell'agevolazione fiscale anche a quelli verbali e ciò ai soli fini dell'applicazione dell'agevolazione.
In provincia di Trento con esclusivo riferimento al Comune di Trento e alla maggior parte dei Comuni, fatta eccezione per Lavis, invece, viene concessa l'agevolazione fiscale IMIS anche a coloro che dichiarano di aver stipulato con i familiari un contratto di comodato gratuito in forma verbale senza pretendere che lo stesso venga registrato in quanto si afferma da parte degli organi comunali preposti al sevizio tributi locali che l'IMU e l'IMIS sono tributi distinti, disciplinati da normative diverse e tra loro non collegate e che le norme dell'uno, quindi, non trovano applicazione all'altro.
Inoltre si afferma, altresì, fra l'altro, che il Comune ha l'autonoma potestà regolamentare di determinare se il suddetto contratto vada registrato o meno in quanto sarà il contribuente a dimostrare l'esistenza del comodato in senso e per finalità tributarie e non civilistiche.
Tutto ciò premesso, Le faccio rilevare che, in siffatta materia, non si deve affermare che l'IMU e l'IMIS sono tributi distinti, disciplinati da normative diverse e tra loro non collegate e che le norme dell'uno, quindi, non trovano applicazione all'altro ma si deve ragionare nel senso di porre rilievo ad un principio assoluto vigente in materia fiscale e cioè che per godere di un'agevolazione fiscale è necessario registrare il contratto che dà luogo a quella agevolazione anche se redatto in forma verbale così come previsto dalla predetta risoluzione e anche perché la registrazione attesta sia la data certa che l'esistenza giuridica di detto contratto.
Infine devo rilevare, altresì, che, per dettato costituzionale, non può essere lasciato al libero arbitrio né della legge provinciale né dei regolamenti comunali di determinare, come autonoma scelta regolamentare, se un contratto vada o meno registrato in quanto trattasi di materia di competenza statale con la conseguenza che una legge di grado inferiore non può derogare ad una legge di grado superiore come quella statale e, se per caso lo facesse, dovrà essere dichiarata illegittima da parte degli organi statali preposti ad impugnare le leggi di grado inferiori che prevedono difformità con quelle di grado superiore.
* Dirigente in pensione dell'Agenzia delle entrate di Trento
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