Monselice, 17 settembre 2021. - di Adalberto de' Bartolomeis
Egregio Direttore, nessun lavoratore può essere sospeso, o spostato di ruolo, o può essergli ridotto o tolto lo stipendio, se non per cause previste dai contratti collettivi nazionali.
L'unica possibilità per il solo cambio di mansione è il riconoscimento da parte di una apposita commissione, dopo un' opportuna istruttoria della "non idoneità al lavoro" e non certo da parte dell'autorità politica nazionale che fa da scarica barile su altre figure istituzionali pubbliche o responsabili di organizzazioni di lavoro, figure che non esistono nell' ordinamento repubblicano italiano.
Nemmeno il Giudice del Lavoro può intervenire in tal senso: figuriamoci il datore di lavoro o un Dirigente Scolastico! La vaccinazione non rientra tra gli obblighi contrattuali, ne può essere assimilata alla voce "responsabilità e sicurezza sul luogo di lavoro", prevista dalla Legge n. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza - poiché questa fa riferimento a dispositivi, la messa in sicurezza dell'edificio, i controlli sui macchinari ed altro, ma mai sulla salute personale dei dipendenti!
Nessuno, ad esclusione di un magistrato, nel pieno svolgimento delle sue funzioni giuridiche, può chiedere di esporre un "green pass" o qualsiasi documento che attesti una comprovata vaccinazione, poiché nessuno è autorizzato a chiedere se la persona sia o meno vaccinata! Il green pass è pertanto illegale come atto di verifica della idoneità all'impiego e può essere, a mio avviso, paragonabile soltanto al "libretto di vaccinazione" che da sempre si utilizza.
Si è mai visto finora che una persona venga licenziata perché non ha fatto uno dei vaccini che tanto sono raccomandati e sono diventati obbligatori, per ora, in un paio di settori pubblici: comparto sanità e comparto scuola?
Allora, come può diventarlo per non aver fatto un vaccino che non è obbligatorio anche per altre categorie di lavoratori? Ogni minaccia, in tal senso, da parte del datore di lavoro di un'impresa, di un'azienda, di studi professionali, o di un dirigente pubblico, responsabile di un'unità organizzativa rientra nel reato che è previsto dall'art. 629 del c.p. che ha il suo nome, "estorsione": reato punibile con la reclusione da 5 a 15 anni, perché solo la modifica del contratto di lavoro, dopo consultazione con tutti i sindacati di base, potrebbe avere valore se la vaccinazione fosse inserita come "conditio sine qua non" per lavorare, ed, in ogni caso, questa non potrebbe avere valore retroattivo, poiché il contratto di lavoro è stato stipulato quando valevano le condizioni previste dall'allora vigente CCNL e nessun requisito può essere modificato con effetto retroattivo.
Se, quindi, incorrono, come appaiono, palesi minacce, è doveroso che le stesse vengano redatte per iscritto, così che il minacciato possa recarsi presso una caserma di Polizia o dei Carabinieri e sporgere querela all'autorità che s'investe arbitrariamente di un abuso.
Da ciò ne scaturisce che dalla querela posta verso chi agisce con sanzioni, violando norme e calpestando ogni forma di diritto costituzionale nessuno potrebbe opporsi a non prendere in carico la denuncia. La Procura della Repubblica dovrà procedere e nessun magistrato potrebbe "archiviare" una querela per azioni lesive e coercitive illegali che un datore di lavoro rischia di trovarsi caricato di responsabilità che solo la politica vorrebbe attribuirgli, facendogli, così, commettere il reato di cui ho sopra accennato.
In questa "direzione" dove l'autorità politica nazionale sembra volere andare a sbattere, è consapevole o meno che demandando questa disastrosa incombenza al datore di lavoro, quest'ultimo rischia di finire in carcere, mentre il dipendente pubblico o privato riotterrebbe il proprio posto di lavoro, con tanto di risarcimento danni, non pochi, da parte di chi, sempre l'autorità politica l'ha fatto finire nei guai?