Trento, 27 febbraio 2019. - Redazione*
Come ha reso noto ARERA qualche settimana fa, anche per le bollette del gas, dal 1°gennaio 2019, nel caso di rilevanti ritardi nella fatturazione per responsabilità del venditore o del distributore, il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni.
La riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni era stata già introdotta per le forniture elettriche dallo scorso 1° marzo, in attuazione della Legge di bilancio 2018.
Al fine di offrire una maggiore trasparenza sugli importi "prescrittibili" e per rendere più agevole ai clienti esercitare i propri diritti, i venditori saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni.
In alternativa, tali importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti.
In ogni caso i venditori sono tenuti ad informare l'utente della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire un format (disponibile anche sul proprio sito e presso eventuali sportelli fisici) che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare, nonché ad indicare un recapito postale, fax o un indirizzo email a cui inviare tale comunicazione.
Inoltre, gli importi oggetto di prescrizione dovranno essere automaticamente esclusi dai pagamenti nel caso fosse stata scelta la domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito come modalità di addebito.
Nel caso di presunta responsabilità attribuibile al cliente, del ritardo di fatturazione di consumi risalenti a più di due anni, il venditore dovrà invece indicare nella bolletta l'ammontare degli importi relativi a tali consumi - che devono essere pagati -, nonché i motivi della presunta responsabilità del cliente e le modalità per inviare un eventuale reclamo al venditore.
Qualora il venditore rinunciasse autonomamente ai crediti prescrittibili, dovrà unicamente fornirne adeguata informativa al cliente.
* fonte CRTCU di Trento