Le tutele così formulate però hanno mostrato grossi limiti, legati spesso all'autenticità delle fideiussioni consegnate all'acquirente o alla loro mancata consegna.
Domani ne entreranno in vigore di nuove, quelle previste dagli artt. da 385 a 388 del Codice della crisi d'impresa (D.lgs. 14/2019) che allargano, integrandole e modificandole, quelle previste dal D.lgs. 122/2005.
Le nuove norme si applicano agli immobili per cui il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente al 16 marzo 2019.
I consumatori devono sapere che:
- La fideiussione può essere rilasciata solo da banche o assicurazioni.
- La fideiussione dev'essere conforme al modello predisposto dal Ministro della Giustizia.
- Oltre alla fideiussione, il costruttore deve consegnare, al momento del rogito, a pena di nullità, anche una polizza assicurativa decennale a garanzia del risarcimento degli eventuali danni materiali e diretti dell'immobile derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi.
- Il modello di polizza è predisposto dal Ministro dello Sviluppo economico.
- La fideiussione può essere escussa sia nei casi di crisi del costruttore/venditore che nel nuovo caso di mancata consegna della polizza assicurativa per la garanzia decennale, al momento del rogito, e il consumatore intenda recedere dal contratto.
- Nei contratti devono essere menzionati gli estremi della fideiussione e della polizza assicurativa.
A questo link si può trovare il decalogo predisposto dal Notariato:
Il CRTCU è a disposizione per consulenza e assistenza in materia di immobili in costruzione.
* comunicato