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Pagamento in contanti, le novità introdotte da Monti

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Trento 12 gennaio 2012. - Pagamento in contanti? Ormai la carta moneta è "fuori legge", così per  le regole della "tracciabilità" volte a stanare l'evasione fiscale, obiettivo del governo dei professori. Un regalo anche  alle banche, indubbiamente. Pubblichiamo il comunicato del Centro Ricerca e Tutela dei Consumatori ed Utenti (CRTCU) di Trento. E'  un contributo alla chiarezza e serve per evitare sanzioni ai trasgressori delle "nuove regole". 

Iniziano ad arrivare le richieste dei consumatori trentini sulle novità della manovra finanziaria del Governo. In particolare, due sono i temi che al momento interessano: il limite di 1.000,00 € per i pagamenti in contanti e la sorte dei libretti bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 €.
Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, ha ridotto a un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni “trasferibili” ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.

In particolare:
1. è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.);
2. gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
3. gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;
4. il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro;
5. i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.3.2012. La violazione di tale prescrizione implica l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro.
Non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 ed il 31.1.2012 e riferite alle nuove limitazioni d’importo.

 

Il Centro Ricerca e Tutela Consumatori ed Utenti opera a Trento

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