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BHW BAUSPARKASSE condannata su ricorso del CRTCU

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Banconote euroTrento, 13 aprile 2102. - Ancora una volta l'Arbitro Bancario e Finanziario, con provvedimento n. 838 del 21.3.2012, ha dato ragione ad un consumatore trentino che chiedeva di essere risarcito per il ritardo nella portabilità del mutuo: il 3% del capitale surrogato, circa 5.000,00 € la cifra che dovrà essere versata direttamente nelle tasche del consumatore. Il consumatore a seguito di ritardi nella portabilità del suo mutuo (la legge prevedeva massimo trenta giorni dalla richiesta, ora ridotto a dieci dall'art. 27-quinquies del Decreto liberalizzazioni) sporgeva reclamo alla banca la quale respingeva la richiesta di risarcimento prevista per legge. Non soddisfatto, si rivolgeva al CRTCU che provvedeva ad inoltrare ricorso all'ABF.

Con lo scopo di velocizzare la procedura di portabilità l'art. 120-quater del Testo Unico Bancario, ripetiamo da poco modificato dal Decreto liberalizzazioni, stabilisce che "Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni (ex trenta), per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo".

"La legge prevede la responsabilità della banca originaria per il solo fatto dell'inutile decorso del termine di dieci giorni, senza che assumano rilevanza i tradizionali profili d'imputabilità soggettiva del dolo o della colpa"  commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU.

"Si tratta, dunque, di una responsabilità oggettiva imputabile - in ogni caso ed esclusivamente - alla banca cedente", questo è quanto afferma l'ABF nella pronuncia.

"Quanto poi al danno risarcibile", continua l'Arbitro, "il risarcimento a favore del cliente è stabilito in misura predeterminata forfettariamente in funzione del valore del mutuo, a prescindere dall'effettivo danno sofferto da quest'ultimo, introducendo - di fatto - nell'ordinamento un caso di cd. "danno putativo" di matrice anglosassone".

"L'Arbitro Bancario e Finanziario conferma il suo ruolo di formante del diritto" continua Carlo Biasior "e i suoi orientamenti costituiscono spesso avanzate tutele dei consumatori nei servizi bancari e finanziari".

L'occasione della pronuncia ci permette di ricordare ai consumatori l'esistenza dell'Arbitro Bancario e finanziario, che è competente a decidere controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari nonché di servizi di pagamento. Le pronunce dell'ABF sono di accertamento e di condanna (non quindi pronunce costitutive, es. di annullamento del contratto) e opera come organismo "di secondo grado" dopo il preventivo reclamo (con esito negativo o senza esito) all'intermediario, che ne costituisce condizione di procedibilità. Non serve l'assistenza di un legale e ha un basso costo (20 € costi di segreteria).

L'ABF ha un sito con le informazioni necessarie e i moduli per il ricorso a disposizione www.arbitrobancariofinanziario.it .

Il CRTCU è a disposizione per informazione e assistenza su problemi bancari

 

Centro Ricerca e Tutela Consumatori ed Utenti (CRTCU) di Trento

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