Trento, 7 febbraio 2013. - a cura del CRTCU di Trento
Siamo andati a verificare in due punti vendita della GDO e in tre negozi tradizionali la conformità dei prodotti per carnevale alla normativa sui giocattoli, acquistando ciò che ritenevamo non conforme e questo è il risultato: schiuma senza CE, stelle filanti spray senza CE, unghie finte senza CE, pistola lancia stelle filanti senza CE, coriandoli senza CE. In tutti i casi riteniamo trattarsi di giocattoli e, pertanto, necessitano dei requisiti di sicurezza previsti dalle Norme EN 71. Carlo Biasior, direttore del CRTCU, così commenta: "si ritiene che alcuni produttori tendano ad aggirare la rigida normativa sulla sicurezza dei giocattoli con alcuni semplici quanto inefficaci stratagemmi: dichiarano in etichetta che il prodotto non è un giocattolo, ma si ritiene che tali affermazioni su una pistola spruzza stelle filanti o su una dentiera da vampiro siano abbastanza paradossali, alla Renè Magrite, nel quadro Ceci n'est pas une pipe!".
A seguito della verifica si è provveduto a segnalare le presunte violazioni alla Camera di Commercio di Trento che ha la competenza in materia, al fine della verifica e della eventualmente repressione a mezzo irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria.
La normativa che dice?
Il D.Lgs. 54/2011, che ha recepito la Direttiva 2009/48/CE, definisce giocattoli quei prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne e' fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.
Quindi coriandoli, stelle filanti, schiume, vestiti da carnevale sono da considerarsi giocattoli.
Le sanzioni
L'articolo 31 del D.Lgs. 54/2011 stabilisce che il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da
2.500 a 30.000 euro. Mentre, il distributore (venditore) che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro.
Cosa controllare e come riconoscere a colpo d'occhio un prodotto non sicuro?
In etichetta devono comparire il nome del fabbricante, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati oltre a un numero di lotto.
Si presumono sicuri i giocattoli che riportano in etichetta la marcatura CE, che si badi bene, deve avere le corrette proporzioni come il modello che segue:
La forma grafica della marcatura CE è di fatto l'unica forma immediata di verifica e riconoscimento di prodotti sicuri per il consumatore.
Se il giocattolo non è adatto ai minori di anni 3 dovrà trovarsi in etichetta anche il seguente logo:
La sicurezza dei vestiti, anche di carnevale, per i minori di anni 14.
Alt a cordoncini e lacci presenti nella zona del collo e in vita, possono rimanere impigliati nelle biciclette o nelle porte. La norma UNI EN 14682 prevede precise regole per i vestiti in generale e quindi anche di carnevale, stabilendo requisiti di sicurezza diversi per due fasce di età: bambini piccoli (dalla nascita fino a 7 anni), bambini e giovani (dai 7 ai 14 anni) . Ad esempio, per i bambini da 0 a 7 anni non possono essere utilizzati laccetti, corde funzionali o corde decorative nei cappucci e nella zona del collo, mentre per bambini da 7 a 14 anni sono ammessi solo laccetti di forma circolare (ad anello, senza estremità libere) con le seguenti caratteristiche: 1. quando il capo è aperto (in posizione rilassata) il laccetto circolare non deve sporgere dal capo; 2. quando il capo è chiuso (in posizione "tirata") la lunghezza della circonferenza sporgente non deve essere superiore a 15 cm.