Trento, 23 maggio 2013. - a cura del CRTCU di Trento
È importante evidenziare come in tutti questi casi ed in generale ogni qual volta si ritenga non corretta una fattura sia essenziale esprimere le contestazioni in forma scritta ed inviarle al servizio clienti della società, ricordandosi di tenere una copia del reclamo. Le società sono tenute a rispondere al reclamo entro 40 giorni, altrimenti scatta un indennizzo automatico che a seconda del ritardo nella risposta va dai 20 ai 60 euro.
Per quanto riguarda la fattispecie dei contratti non richiesti si deve inviare il reclamo indicando specificatamente che non si ritiene di aver concluso alcun contratto con la società stessa (teniamo però ben presente che l'accettazione telefonica di un'offerta consiste nella conclusione di un vero e proprio contratto!). Laddove il nuovo fornitore verifichi la presenza di una c.d. attivazione illegittima avvierà autonomanete la procedura di rientro con il gestore precedente ai sensi della delibera 153/2012/R/com dell'Autorità per l'energia elettrica e gas. Per velocizzare il ritorno con il fornitore precedente è possibile nel frattempo concludere immediatamente un nuovo contratto con lo stesso.
Se invece si ricevono due fatture da diversi venditori per uno stesso periodo e si appura che una delle due non sia un conguaglio di chiusura contratto, è opportuno contestarle entrambe per iscritto prima della loro scadenza indicando nel reclamo che si tratta di un caso di doppia fatturazione. Si potrà poi, in attesa dei riscontri, verificare presso il distributore di zona chi sia l'effettivo fornitore per poter poi continuare la contestazione con un solo gestore (quello che non ci fornisce più).