Trento, 6 settembre 2013. - a cura del CRTCU di Trento
"Queste trattenute", precisa Marcazzan Francesco consulente dello Sportello, "costituiscono una grave e palese violazione dell'art. 42 del D.Lgs n. 79/2011 (Codice del Turismo). Non è proponibile che i consumatori in quanto contraenti deboli del rapporto, debbano assorbire i costi di una probabile crisi del mercato turistico, costi che sono per loro natura connessi ai rischi dell'attività imprenditoriale. In alcuni casi si è arrivati perfino a trattenere una cifra corrispondente al 20% del costo totale della vacanza: percentuale che va ben oltre la copertura delle spese di gestione sostenute dagli organizzatori per l'esecuzione del contratto".
Il rimborso della somma di danaro già corrisposta, infatti, precisa la legge, deve avvenire entro 7 giorni dall'annullamento effettuato per qualsiasi motivo da parte dell'organizzatore. Per questi motivi lo Sportello oltre a formalizzare le richieste di rimborso per i consumatori, ha segnalato gli organizzatori di viaggio inadempienti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Consigliamo inoltre a chi ha prenotato un viaggio in Egitto non ancora annullato, vista la situazione che non accenna a migliorare, di inviare una richiesta scritta di annullamento della vacanza per impossibilità della prestazione e di contattare lo Sportello al numero 0461262993.
Per maggiori informazioni e consulenze Sportello Europeo dei Consumatori Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , telefono e fax: 0461 262993.