Trento, 18 febbraio 2014. – Redazione*

Attenzione dunque a chi debba ricevere bonifici dall'estero, non inerenti la propria attività professionale o commerciale. Meglio mettersi subito in contatto con la propria banca: l'Agenzia delle Entrate ha previsto, infatti, che la ritenuta possa non essere applicata nel caso in cui il cliente attesti, mediante un'autocertificazione, che le somme accreditate sul proprio conto non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi da investimenti detenuti all'estero o da attività estere di natura finanziaria. L'autocertificazione può essere resa anche in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi di denaro che verranno accreditati presso lo stesso intermediario.
Il problema dunque si pone soprattutto in tutti quei casi in cui la banca, presso la quale avviene il trasferimento di denaro, non sia in possesso di informazioni sufficienti riguardo la natura del trasferimento stesso. In questi casi, l'intermediario si troverà costretto, di fatto, ad applicare la trattenuta.
Come detto sono esclusi i bonifici esteri riguardanti attività di impresa o di lavoro autonomo, in quanto in questi casi si presume che i flussi di denaro riguardino le attività stesse. Qui è già previsto che l'intermediario debba comunque segnalare l'operazione al Fisco. Anche i bonifici SEPA dovrebbero essere esclusi una volta che entrano in vigore a tutti gli effetti.
La novità normativa (legge n. 97/2013) si inquadra nella più ampia attività di controllo messa in atto dall'Amministrazione finanziaria in relazione ai flussi di capitali e redditi finanziari detenuti e provenienti dall'estero (cd. monitoraggio fiscale).
Il CRTCU è a disposizione dei consumatori per informazioni e consulenze anche in materia bancaria e finanziaria presso la sede di Piazza Raffaello Sanzio n.3.
* Comunicato CRTCU di Trento